Lo Statuto

 

Art. 1 Istituzione e denominazione
E’ costituita, ai sensi dell’art.12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata Flaminia.

Art. 2  Sede
La Fondazione, che è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto, e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti, ha sede in Ravenna, in via Baccarini n.27.

Art.3 Oggetto Sociale
La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere attività di promozione e supporto allo sviluppo dell’Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore in Romagna.

Art.4  Attività
L’attività della Fondazione si rivolge quindi:
-all’acquisizione di sedi, arredi e mezzi materiali per l’attività didattica e scientifica sia in uso che in proprietà, ovvero al restauro di tali sedi sia acquisite che in proprietà di terzi, gestendoli poi direttamente o assegnandoli a terzi competenti;
– al supporto di attività di ricerca scientifica, nelle relative varie componenti;
– al supporto di attività di formazione professionale prevalentemente superiore;
– all’erogazione di finanziamenti o contributi finalizzati ai compiti di cui al precedente art.3;
-all’organizzazione di manifestazioni, iniziative, convegni, pubblicazioni di particolare interesse culturale e scientifico;
– a favorire il collegamento, il potenziamento e l’integrazione fra le strutture scientifiche, bibliotecarie e culturali esistenti o istituende sul territorio;
-all’acquisizione di attrezzature didattiche, scientifiche e culturali;
-al finanziamento di contratti di insegnamento o di ricerca, nell’ambito della formazione professionale superiore, universitaria e post-universitaria;
-allo sviluppo dell’innovazione tecnologica, in ogni campo pubblico e privato, produttivo e di servizio, anche stimolando sinergie tra università e mondo produttivo nel settore della ricerca;
-all’istituzione e al miglioramento di laboratori, biblioteche e altre strutture universitarie, anche amministrative;
-a predisporre servizi e strutture idonei a favorire la realizzazione del diritto allo studio e la presenza stabile, in loco, di docenti, ricercatori, corsisti, studenti, ed altro personale, quali servizi culturali, sportivi, di ristorazione, residenza, trasporto, scambi didattici e scientifici, ecc.;
– a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di corsisti e studenti anche attraverso borse di studio e tirocinio all’estero;
– a promuovere il raccordo tra le istituzioni universitarie, le istituzioni culturali, gli istituti medi superiori e gli istituti di formazione professionale.

Art. 5  Rapporti di collaborazione
Oltre che perseguire direttamente le finalità predette, la Fondazione può stabilire rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni pluriennali con Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari, Istituti, Università ed organismi di qualunque natura, anche a livello internazionale.
In particolare, può stringere rapporti di associazione con organismi di competenza collaudata, operanti nei  settori d’attività della Fondazione.
Ancora la Fondazione potrà assumere partecipazioni minoritarie, paritarie, maggioritarie, in società di capitali, cooperative, consorzi già costituiti o da costituirsi che svolgono attività in armonia con gli scopi di cui sopra.
Per l’attuazione degli scopi in oggetto la Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione  finanziaria, mobiliare e immobiliare, escluse quelle che per legge sono riservate alle società ed enti finanziari. Tutte le operazioni potranno essere finanziate con le rendite patrimoniali ovvero contributi e sponsorizzazioni.

Art. 5 bis-Gli aderenti alla Fondazione
Sono aderenti alla Fondazione:
– i fondatori
– i soci
Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, partecipando alla costituzione dell’originario fondo di dotazione.
Sono soci i soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione nel corso della sua esistenza, incrementando il fondo di dotazione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo.
Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli aderenti hanno pari diritti e pari doveri nei confronti della Fondazione.
Le domande di adesione sono esaminate ed accolte dal Consiglio di Indirizzo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione alle finalità della Fondazione e l’impegno a concorrere con mezzi economici e/o materiali (anche concessi in semplice uso o fruibilità) al funzionamento e finanziamento delle sue attività

Art. 5 ter. Recesso ed esclusione
Ogni aderente ha facoltà di recesso in qualsiasi momento senza diritto alla restituzione delle somme comunque versate.
Perdono la qualità di aderenti i soggetti che non ottemperino agli impegni finanziari assunti, e fissati, anche nelle modalità di concreta erogazione, come indicato dal Regolamento interno. Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio di Indirizzo deve contenere le relative motivazioni.

Art. 6 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento in via continuativa.
La Fondazione ricerca e persegue altresì l’ottenimento di contributi e sponsorizzazioni per i suoi programmi di attività presso Enti ed Organismi sia pubblici che privati.
La Fondazione provvede al proprio funzionamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con il contributo erogato annualmente dai soci mediante apposita convenzione o analogo atto formale.
I contributi e le sponsorizzazioni anche erogati da soci fondatori non costituiscono incremento del patrimonio.
Essi sono erogati per finanziare le attività della Fondazione insieme ai proventi della gestione.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 7  Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Indirizzo
– il Consiglio d’Amministrazione
– il Presidente
– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 Composizione del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è composto da un rappresentante per ciascuno degli aderenti alla Fondazione ai sensi dell’art.5 bis.
Sono inoltre membri di diritto del Consiglio di Indirizzo:
– il Sindaco di Ravenna
– l’Assessore (o consigliere delegato) del Comune di Ravenna, alla Università
-il Presidente della Provincia
– l’Assessore (o consigliere) della Provincia di Ravenna, delegato all’Università
– il Sindaco di Faenza
– il Presidente della Regione Emilia Romagna, o persona da lui designata
– il Rettore dell’Università di Bologna, o persona da lui designata
– il Presidente della C.C.I.A.A. di Ravenna, o persona da lui designata
– due rappresentanti designati dal Sindaco del Comune di Ravenna
– un rappresentante designato dal Presidente della Provincia di Ravenna
– un rappresentante designato dal Sindaco del Comune di Faenza
– un rappresentante designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
Ne fanno altresì parte:
– il Presidente onorario se nominato
– due personalità, se nominate, che si sono particolarmente distinte negli ambiti di attività della Fondazione, cooptate dal Consiglio di Indirizzo.
I membri che fanno parte del Consiglio di Indirizzo in ragione del loro ufficio durano in carica fino a quando formalmente ricoprono l’ufficio stesso.

Art. 9  Funzionamento del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede.
Il Consiglio di Indirizzo è convocato mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, su qualsiasi supporto, che può essere inviato con qualsiasi sistema  di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica) che possa garantire la prova dell’avvenuto ricevimento. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione potrà avvenire validamente anche in difetto delle formalità suddette.
Esso si riunisce almeno due volte all’anno in via ordinaria, la prima per l’approvazione del bilancio di previsione e dei programmi d’attività e la seconda del conto consuntivo finale sulla base degli atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.
Può essere convocato in via straordinaria per deliberare in merito alla sede della Fondazione, alla sua durata e al suo scioglimento, alle variazioni dello Statuto, su ogni questione che gli venga demandata dal Consiglio d’Amministrazione, o qualora ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi componenti.
Ove si ritenga opportuno, il Consiglio di Indirizzo, sentito il Consiglio d’Amministrazione, elegge un Presidente onorario, previa sua cooptazione.

Art.10  Competenze del Consiglio di Indirizzo
Al Consiglio di Indirizzo compete:
-approvare, in via ordinaria, il bilancio preventivo ed il programma d’attività, nonché il conto consuntivo, la relazione di attività e il Regolamento interno;
– individuare le linee di indirizzo per la definizione dei programmi annuali e pluriennali d’attività;
– assumere decisioni in merito alla definizione dell’apparato della Fondazione;
– prendere in esame le domande di adesione e decidere in ordine ad esse;
– deliberare, in via straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, intorno a:
– la sede, la durata, lo scioglimento della Fondazione, variazioni dello Statuto, del Regolamento interno e ogni altra questione che le venga sottoposta;
– nominare un Presidente onorario, se ritenuto opportuno, sentito il Consiglio di Amministrazione;
– eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio d’Amministrazione;
– nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio di Indirizzo può cooptare fino a due componenti, che entrano a far parte del Consiglio di Indirizzo stesso, scelti fra le personalità che si sono particolarmente distinte negli ambiti di attività della Fondazione.

Art.11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione, che dura in carica quattro anni, è composto da cinque membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, eletti dal Consiglio di Indirizzo.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione consiliare. Gli amministratori così nominati restano in carica fino al prossimo Consiglio di Indirizzo.
I componenti nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per dimissioni o per altra causa restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.
Il Consiglio d’Amministrazione può inoltre delegare a uno o più membri del Consiglio stesso lo svolgimento di particolari incarichi precisando i limiti della delega.
Partecipa altresì al Consiglio d’Amministrazione il Direttore senza diritto di voto.
Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (ovvero, in caso d’urgenza, con fax o telegramma 24 ore prima della riunione), su qualsiasi supporto, che può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica) che possa garantire la prova dell’avvenuto ricevimento. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione potrà avvenire validamente anche in difetto delle formalità suddette.

Art.12 Competenze del Consiglio d’Amministrazione
Compete al Consiglio:
-predisporre il bilancio preventivo entro il termine utile per l’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art.10 e dell’art.16;
-predisporre il conto consuntivo finale entro il termine utile per l’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art.10 e dell’art.16;
-elaborare i programmi pluriennali e annuali di attività, nell’ambito delle linee indicate dal Consiglio di Indirizzo, la relazione di corredo al bilancio preventivo e al conto consuntivo;
– predisporre il Regolamento interno;
-tenere il ruolo dei componenti del Consiglio di Indirizzo, verificandone i requisiti;
-proporre al Consiglio di Indirizzo in via straordinaria le variazioni di statuto che risultassero necessarie ed opportune e le deliberazioni su altre questioni che siano pertinenti alle attribuzioni del Consiglio di Indirizzo;
-assumere il personale dipendente, determinandone gli emolumenti, e licenziarlo;
-esprimere il proprio parere al Consiglio di Indirizzo in ordine al Presidente onorario;
-assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività; nonché provvedere a quant’altro rientri nell’ordinaria amministrazione della Fondazione;
-convalidare i provvedimenti adottati in caso d’urgenza dal Presidente;
-fissare l’O.d.G. delle sedute del Consiglio di Indirizzo predisponendo i provvedimenti da approvare.

Art. 13 Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni
Il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituiti con la presenza della maggioranza dei loro membri.
Nell’avviso di convocazione del Consiglio di Indirizzo può essere fissato il giorno e l’ora per la seconda convocazione. In seconda convocazione, il Consiglio di Indirizzo delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei membri presenti. La seconda convocazione sarà tenuta almeno il giorno successivo alla prima.
Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio d’Amministrazione, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni di modificazioni statutarie sono assunte dal Consiglio di Indirizzo a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio d’Amministrazione firmati dal Presidente e dal Segretario, sono riportati in appositi registri.
Per quanto non dispone il seguente statuto il funzionamento del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio d’Amministrazione è disciplinato dalle norme del Codice Civile.

Art. 14 Il Presidente
Al Presidente della Fondazione, che dura in carica quattro anni, compete:
-la legale rappresentanza della Fondazione;
-la convocazione e la presidenza del Consiglio di Indirizzo in seduta ordinaria e straordinaria;
-la convocazione, la presidenza e la determinazione dell’O.d.G. del Consiglio di  Amministrazione;
-la cura della esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
-l’adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio d’Amministrazione;
-in caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, egli viene sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente stesso.

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri che durano in carica tre esercizi, sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, che nomina anche il Presidente del Collegio, e sono rinnovabili.
I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio di Indirizzo e partecipano alle sue sedute e a quelle  del Consiglio d’Amministrazione.
Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.
Per quanto applicabili, dovranno essere osservate  le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 16 I Bilanci
Gli esercizi finanziari della Fondazione coincidono con l’anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio di Indirizzo convocato in seduta ordinaria approva:
-entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell’anno successivo, accompagnato dal programma annuale d’attività;
-entro il mese di aprile, il conto consuntivo finale dell’anno precedente, corredato dalla relazione del Direttore e da quella resa dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, i quali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberarsi con maggioranza di almeno 3/4 dei componenti, il Consiglio di Indirizzo determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.
Il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, c.190, della lg.23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 Regolamento interno
Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente statuto, la Fondazione si dà un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio d’Amministrazione e approvato dal Consiglio di Indirizzo.
Esso deve tenere conto dei seguenti indirizzi di  massima:
Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione potrà assumere il personale necessario, anche a tempo indeterminato secondo le modalità e le funzioni previste dal Regolamento. Potrà valersi inoltre di personale messo a disposizione in via permanente o temporanea dagli Enti i cui rappresentanti fanno parte della Fondazione nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
Nel caso in cui si manifestino ulteriori e diverse esigenze, la Fondazione può far ricorso anche a collaboratori esterni, avvalersi dell’opera di cooperative e/o aziende di servizio, nonché assumere personale a tempo determinato.
Il Regolamento dovrà prevedere:
– le modalità di versamento dei contributi annuali dei partecipanti e degli aderenti per finanziare l’attività, fermo restando che i contributi verranno in ultima istanza accettati di volta in volta con deliberazione dei singoli partecipanti e aderenti;
-le modalità ed i criteri d’erogazione delle rendite, dei contributi e delle sponsorizzazioni per finanziare le attività e il funzionamento della Fondazione;
-criteri di stima dei mezzi materiali messi a disposizione della Fondazione da Enti fondatori o aderenti ed Enti terzi;
– definire ruoli e compiti dei componenti della struttura organizzativa della Fondazione, quali il Direttore, il Segretario e altro personale;
-le disposizioni per i contratti di lavoro e di incarico professionale;
– i criteri e le condizioni per l’eventuale erogazione dei gettoni di presenza, degli emolumenti e dei rimborsi spese, nei limiti di quanto stabilito dal D.L. 78/2010;
-la disciplina delle iniziative direttamente organizzate dalla Fondazione o dalla stessa patrocinate, nonché i rapporti sia con gli Enti e le Associazioni aderenti alla Fondazione, sia verso i terzi.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.